Art. 180. 
 
              Contratti di assicurazione contro i danni 
 
  1. I contratti di assicurazione contro i danni sono regolati  dalla
legge italiana, ferme le norme  di  diritto  internazionale  privato,
quando lo Stato membro di ubicazione del  rischio  e'  la  Repubblica
italiana. 
  2. Le parti possono convenire di  assoggettare  il  contratto  alla
legislazione  di  un  altro   Stato,   salvo   i   limiti   derivanti
dall'applicazione di norme imperative. 
  3.  Le  disposizioni  specifiche  relative  ad  una   assicurazione
obbligatoria, previste dallo Stato che impone  l'obbligo,  prevalgono
su quelle della legge applicabile al contratto;  quando  quest'ultimo
preveda una garanzia destinata ad operare in piu'  Stati,  prevalgono
le disposizioni specifiche dello Stato interessato. 
  4. I contratti di assicurazione contro i danni  relativi  a  rischi
ubicati in un altro Stato membro sono regolati dalla legislazione del
medesimo Stato. 
  5. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si  applicano
le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno  1980,  sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva  con
legge 18 dicembre 1984, n. 975. 
 
          Nota all'art. 180: 
              - La legge 18 dicembre 1984, n. 975  (pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 30 gennaio 1985, n. 25,  S.O.)  concerne
          la «Ratifica ed esecuzione della  convenzione  sulla  legge
          applicabile alle obbligazioni contrattuali, con  protocollo
          e due dichiarazioni comuni, adottata a Roma  il  19  giugno
          1980».