Art. 181. 
 
                Contratti di assicurazioni sulla vita 
 
  1. I contratti di assicurazione  sulla  vita  sono  regolati  dalla
legge italiana, ferme le norme  di  diritto  internazionale  privato,
quando lo Stato membro dell'obbligazione e' la Repubblica italiana. 
  2. Le parti possono tuttavia convenire di assoggettare il contratto
alla legislazione  di  un  altro  Stato,  salvo  i  limiti  derivanti
dall'applicazione di norme imperative. 
  3. I contratti di assicurazione  sulla  vita  nei  quali  lo  Stato
membro dell'obbligazione e' diverso dalla  Repubblica  italiana  sono
regolati dalla legislazione dello Stato membro dell'obbligazione. 
  4. Qualora il rischio sia ubicato in uno Stato terzo, si  applicano
le disposizioni della Convenzione di Roma del 19 giugno  1980,  sulla
legge applicabile alle obbligazioni contrattuali, resa esecutiva  con
legge 18 dicembre 1984, n. 975. 
 
          Nota all'art. 181: 
              - Per la legge 18 dicembre 1984, n. 975, vedi  le  note
          all'art. 180.