Art. 476 
 
             Disposizioni generali sul servizio di mensa 
 
1. Presso l'amministrazione centrale del  Ministero  della  difesa  e
presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e
arsenali  militari  e  loro  sezioni,   sono   organizzate   a   cura
dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di  servizio,  mense
di servizio di cui puo' usufruire tutto il personale  avente  diritto
secondo il codice. 
2. Nei casi particolari nei quali non e' possibile organizzare mense,
ai sensi e nei modi fissati al comma 1, e' consentito confezionare  e
consumare i pasti in sedi diverse. 
3. Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito
degli enti e dei reparti delle Forze  armate  per  fornire  il  vitto
gratuito nei casi previsti dal codice. 
4. Il comandante  dell'ente,  se  ravvisa  l'esistenza  di  obiettive
ragioni d'ordine organizzativo, strutturale od operativo,  autorizza,
motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine  e  grado  ad
accedere in ciascun locale della mensa di servizio.