Art. 476 Disposizioni generali sul servizio di mensa 1. Presso l'amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui puo' usufruire tutto il personale avente diritto secondo il codice. 2. Nei casi particolari nei quali non e' possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma 1, e' consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse. 3. Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi previsti dal codice. 4. Il comandante dell'ente, se ravvisa l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale od operativo, autorizza, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa di servizio.