Art. 479 
 
                     Commissione amministrativa 
 
1.  Per  la  gestione  della  mensa  e'  costituita  una  commissione
amministrativa che dura in carica tre  anni,  composta  di  personale
militare e civile in forza all'ente o reparto. 
2. Per ciascun componente effettivo e' designato un supplente per  la
sostituzione in caso di assenza o impedimento. 
3. La commissione amministrativa  si  compone  di  tre  membri  se  i
conviventi alla mensa non sono superiori a cento unita'. 
4. Se i conviventi alla mensa  sono  superiori  a  cento  unita',  il
numero dei membri e' aumentato di due per ogni cinquecento conviventi
in piu', sino a un massimo di nove membri. 
5. La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente. 
6. La commissione svolge le seguenti funzioni: 
a) programma le attivita'; 
b) determina il pasto in base alle vigenti disposizioni; 
c) propone gli acquisti; 
d) designa un proprio membro nell'ambito della  commissione  preposta
alla  valutazione  tecnico-economica  delle  offerte   raccolte   dal
servizio amministrativo; 
e) propone il collocamento fuori uso del materiale; 
f) vigila allo scopo di evitare perdite  e  danni  e,  se  questi  si
verificano, li segnala al comandante; 
g) propone, nei casi di accertata irregolarita' ovvero di  inadeguato
funzionamento della mensa imputabili al gestore, la sostituzione  del
medesimo; 
h) definisce i livelli di magazzino, sulla  base  delle  disposizioni
impartite al riguardo dal servizio amministrativo e in  relazione  al
numero presunto di conviventi e alle relative quote disponibili. 
7. Gli atti della commissione devono risultare da  apposito  registro
delle delibere, tenuto da uno dei membri  della  commissione  a  cio'
delegato. 
8. I membri rispondono delle  deliberazioni  adottate  se  non  hanno
fatto  risultare  il  loro  motivato  dissenso.  Le  riunioni   della
commissione sono valide se a esse sono presenti almeno  i  due  terzi
dei membri  e  le  deliberazioni  sono  adottate  a  maggioranza  dei
presenti. 
9. La ripartizione tra personale militare  e  civile  dei  componenti
della commissione amministrativa e' fissata sulla base  del  rapporto
di proporzionalita' esistente  tra  i  totali  dei  conviventi  delle
rispettive  categorie  aventi  diritto  al  vitto  gratuito  in  base
all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalita' si segue
per la componente militare in relazione  alle  singole  categorie  di
conviventi. 
10. I componenti della commissione amministrativa sono  nominati  dal
comandante. 
11. Se la commissione amministrativa non puo' essere costituita o non
puo' operare, il comandante adempie in via provvisoria,  direttamente
o per il tramite di un suo  delegato,  alle  funzioni  proprie  della
commissione,  nelle  more  della   sua   costituzione   o   del   suo
funzionamento che deve avvenire al piu' presto e, comunque, entro  il
termine massimo di sessanta giorni.