Art. 480 
 
                               Gestore 
 
1.  All'espletamento  dell'attivita'   amministrativa   e'   preposto
l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di
professionalita' adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le
convivenze superiori a cento unita'. Il gestore  rende  esecutive  le
disposizioni  del  servizio  amministrativo  e  le   delibere   della
commissione amministrativa. 
2. Esso e' nominato dal comandante, sentito il parere  del  capo  del
servizio amministrativo e della commissione amministrativa,  e  resta
in carica per un periodo massimo di tre anni. 
3. In particolare a lui compete: 
a)  assicurare  l'ordine,  la  pulizia  e  il  rispetto  delle  norme
igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo; 
b) formulare alla commissione  le  proposte  ritenute  opportune  per
migliorare il servizio; 
c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari; 
d) eseguire acquisti nel rispetto  delle  norme  in  vigore  e  delle
direttive della  commissione,  seguendo  l'andamento  dei  consumi  e
predisponendo  i  necessari   documenti   contabili   da   sottoporre
preventivamente al visto del presidente della commissione; 
e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi  dal  servizio
amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale
ed effettuando i  pagamenti  secondo  le  disposizioni  in  proposito
emanate dall'ente. 
4. Il gestore ha in consegna  il  denaro,  le  merci,  i  locali,  le
attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli  e'  tenuto  ad
adottare tutte le  cautele  atte  a  evitare  perdite,  avarie;  cali
ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare e'  tenuto
a  richiedere,  senza  frapporre  al  riguardo  alcun   indugio,   ai
competenti  organi,  i  provvedimenti  necessari  e  urgenti  per  la
conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.