Art. 480 Gestore 1. All'espletamento dell'attivita' amministrativa e' preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalita' adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unita'. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa. 2. Esso e' nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni. 3. In particolare a lui compete: a) assicurare l'ordine, la pulizia e il rispetto delle norme igieniche e sanitarie nei locali di pertinenza dell'organismo; b) formulare alla commissione le proposte ritenute opportune per migliorare il servizio; c) dirigere e sorvegliare i suoi ausiliari; d) eseguire acquisti nel rispetto delle norme in vigore e delle direttive della commissione, seguendo l'andamento dei consumi e predisponendo i necessari documenti contabili da sottoporre preventivamente al visto del presidente della commissione; e) riscuotere le somme relative agli anticipi concessi dal servizio amministrativo, versando il denaro riscosso in conto corrente postale ed effettuando i pagamenti secondo le disposizioni in proposito emanate dall'ente. 4. Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli e' tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare e' tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.