Art. 482 Personale adibito ai lavori 1. Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto. 2. Esso e' costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale. 3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' sanitaria, il personale e' sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformita' alle norme vigenti, nonche' a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresi' soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorita' sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorita' logistiche centrali. 4. Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilita' dell'accertamento della idoneita' sanitaria del personale dipendente, nonche' delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.