Art. 482 
 
                     Personale adibito ai lavori 
 
1. Il personale adibito ai lavori di mensa  e  cucina  e  ai  servizi
collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione
del vitto. 
2. Esso e' costituito da dipendenti militari  e  civili  di  adeguata
specializzazione, nel numero  strettamente  necessario  in  relazione
anche alla situazione degli organici e strutturale. 
3. Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' sanitaria,  il  personale
e' sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle  prescritte
vaccinazioni, in conformita' alle norme vigenti, nonche'  a  continuo
periodico  accertamento  delle  condizioni  sanitarie.  E'   altresi'
soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al
fine di verificare la permanenza delle  condizioni  igienicosanitarie
accertate dall'autorita'  sanitaria  militare  in  sede  di  rilascio
dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da  parte  delle
autorita' logistiche centrali. 
4. Per il servizio mensa affidato a privati  risale  agli  stessi  la
responsabilita'  dell'accertamento  della  idoneita'  sanitaria   del
personale  dipendente,  nonche'  delle   operazioni   relative   alla
fornitura del  servizio  nel  rispetto  delle  norme  vigenti,  ferme
restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di  cui
al comma 3.