Art. 483 
 
                              Vigilanza 
 
1. La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le  mense,  ove
demandata allo  stesso  Ministero  della  difesa,  e'  effettuata  da
personale tecnico  e  sanitario  dell'Amministrazione  della  difesa,
nominato dal Ministro  della  difesa,  su  proposta  delle  autorita'
logistiche centrali.