Art. 485 
 
                            Partecipanti 
 
  1. Alle mense di servizio partecipano: 
    a) personale militare e dipendenti  civili  facenti  parte  delle
unita' organiche presso le quali le mense sono costituite; 
    b) personale militare e civile di  cui  sopra  che  si  trovi  in
servizio, senza diritto al  trattamento  di  missione,  presso  altre
unita' ove e' costituita la mensa; 
    c) personale militare e civile in servizio alle mense; 
    d) personale del Corpo della Guardia di finanza, su richiesta dei
comandi di appartenenza. 
  2.  Partecipano  altresi'  alle  mense  di  servizio  il  personale
militare e i dipendenti civili che si trovano in servizio con diritto
al  trattamento  di  missione  presso  unita'  ove  tali  mense  sono
costituite, quando per obblighi di servizio sono  impossibilitati  ad
allontanarsi dalle medesime unita'  per  consumare  i  pasti  e  sono
tenuti  a  convivere  alle   mense   a   seguito   di   provvedimento
dell'autorita'  che  ha  ordinato  la  missione,  fruendo  di   vitto
gratuito. 
  3. Previa autorizzazione delle autorita'  logistiche  centrali,  su
proposta  del  comandante  dell'ente,  che  informa  la   commissione
amministrativa e il gestore, possono essere  ammessi  alla  mensa  di
servizio per  esigenze  di  operativita'  e  funzionalita'  dell'ente
stesso soggetti diversi da quelli  cui  compete  il  vitto  gratuito,
previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in  contanti
del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente
capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno  conteggiate  nel
relativo registro tenuto dal gestore della mensa. 
  4. Il trattamento alimentare a  carico  dell'Amministrazione  della
difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni
festivi,   compete   anche   al   personale   che   sia   accasermato
nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a
non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti. 
  5. Uguale trattamento compete nei casi e nei  limiti  stabiliti  al
comma 4, se il personale e' ospitato in altro alloggiamento ancorche'
esterno. 
 
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Nota redazionale 
  Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le  correzioni
apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010,  n.
228 durante il periodo di "vacatio legis". 
  E'  possibile  visualizzare  il  testo  originario  accedendo  alla
versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.