Art. 486 
 
                                Mezzi 
 
1. I mezzi sono costituiti: 
a) dalle sistemazioni,  dalle  attrezzature  e  dall'arredamento  dei
locali assegnati alla mensa e alla cucina; 
b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioe'  quello  necessario
al  servizio  della  mensa  stessa  e  della  relativa  cucina,  come
vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale  di
servizio secondo quanto e' stabilito dalle  particolari  disposizioni
in vigore; 
c) da quanto altro necessario per la preparazione e la  distribuzione
dei pasti, per i servizi di mensa e  per  i  servizi  annessi  aventi
carattere  di  spesa   generale   come:   l'energia   elettrica   per
l'illuminazione,  il   funzionamento   degli   elettrodomestici,   il
combustibile o il  gas  per  la  cottura  delle  vivande,  e  per  il
riscaldamento dei locali, nonche'  i  materiali  per  le  pulizie  in
genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del  personale
di servizio e della biancheria di mensa e di cucina; 
d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 487; 
e) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.