Art. 486 Mezzi 1. I mezzi sono costituiti: a) dalle sistemazioni, dalle attrezzature e dall'arredamento dei locali assegnati alla mensa e alla cucina; b) dal materiale in dotazione alla mensa, e cioe' quello necessario al servizio della mensa stessa e della relativa cucina, come vasellame, stoviglie, posate, biancheria, indumenti del personale di servizio secondo quanto e' stabilito dalle particolari disposizioni in vigore; c) da quanto altro necessario per la preparazione e la distribuzione dei pasti, per i servizi di mensa e per i servizi annessi aventi carattere di spesa generale come: l'energia elettrica per l'illuminazione, il funzionamento degli elettrodomestici, il combustibile o il gas per la cottura delle vivande, e per il riscaldamento dei locali, nonche' i materiali per le pulizie in genere, per la lavatura e la stiratura degli indumenti del personale di servizio e della biancheria di mensa e di cucina; d) dal trattamento alimentare di cui all'articolo 487; e) dall'eventuale quota a carico dei conviventi a pagamento.