Art. 487 
 
  Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio 
 
1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense  di
servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa: 
a) il controvalore della razione viveri; 
b) la quota miglioramento vitto; 
c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti; 
d1) il trattamento  tavola  nella  misura  di  euro  0,08  per  mense
ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali; 
d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella  misura  di  euro
0,33 per la mensa ammiraglio, di euro 0,28 per la  mensa  comandante,
di euro 0,20 per la mensa ufficiali e  di  euro  0,12  per  la  mensa
sottufficiali, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero
dei commensali. 
2. Per il personale che consuma  nella  giornata  un  solo  pasto,  i
controvalori spettanti riferiti alla razione viveri  ordinaria  e  al
miglioramento  vitto  sono  corrisposti  per  la  meta',  mentre   il
controvalore delle eventuali  integrazioni  vitto  e  il  trattamento
tavola sono sempre corrisposti per intero. 
3. E' fatto divieto di corrispondere  in  contanti,  in  tutto  o  in
parte, al personale il trattamento tavola alle mense.