Art. 487 Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio 1. Per ognuno dei partecipanti effettivamente presenti alle mense di servizio l'Amministrazione corrisponde alla mensa: a) il controvalore della razione viveri; b) la quota miglioramento vitto; c) il controvalore delle integrazioni vitto eventualmente spettanti; d1) il trattamento tavola nella misura di euro 0,08 per mense ufficiali e di euro 0,03 per mense sottufficiali; d2) il trattamento tavola alle mense di bordo nella misura di euro 0,33 per la mensa ammiraglio, di euro 0,28 per la mensa comandante, di euro 0,20 per la mensa ufficiali e di euro 0,12 per la mensa sottufficiali, con aumenti da euro 0,05 a 0,02 in relazione al numero dei commensali. 2. Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la meta', mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero. 3. E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.