Art. 488 
 
              Approvvigionamento dei generi alimentari 
 
1.  In  ottemperanza  alle  direttive  del  servizio   amministrativo
dell'ente, il gestore  della  mensa  provvede  ad  approvvigionare  e
custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei  pasti,
secondo il programma definito dalla commissione amministrativa. 
2. Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa  del
servizio amministrativo delle unita', se non sono previste  modalita'
diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decadali  per  gli
acquisti di generi alimentari in contanti  in  relazione  all'entita'
della spesa e al numero dei conviventi, sulla base  di  un  prospetto
dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media  giornaliera  dei
partecipanti alla mensa. 
3. Gli acquisti dal  commercio  sono  effettuati  previa  ricerca  di
mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad  almeno
tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi  di  piu'
largo e frequente consumo. Le offerte  ricevute  formano  oggetto  di
valutazione   tecnico-economica   secondo    canoni    di    corretta
amministrazione. 
4. Alla fine  di  ciascun  mese  tutti  i  documenti  contabili  sono
presentati al servizio amministrativo dell'unita'. 
5.   Dopo   i   prescritti   riscontri,   effettuati   dagli   organi
amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari
per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte
le eventuali anticipazioni corrisposte al  gestore  della  mensa  nel
corso del mese.