Art. 489 Convivenza ad altre mense 1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.