Art. 489 
                      Convivenza ad altre mense 
 
1. Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze  armate  non
e' costituita la mensa  di  servizio,  il  trattamento  alimentare  a
favore del personale militare e civile che per obblighi  di  servizio
sia tenuto  a  non  allontanarsi  dagli  apprestamenti  militari  per
consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti
dall'articolo 546 del codice, anche da mense  di  servizio  di  altri
reparti viciniori, previa autorizzazione delle  autorita'  logistiche
centrali.