Art. 492 Dimostrazione delle spese e resa dei conti 1. Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa. 2. A fine mese sono trasmessi all'organo amministrativo dell'unita' organica presso cui la mensa e' costituita: a) il registro mensile della mensa; b) i rapportini giornalieri dei conviventi; c) i documenti nominativi dei conviventi alla mensa completi delle firme comprovanti le reali presenze; d) le fatture regolarizzate in ogni loro parte con allegati i relativi buoni di prelevamento, nonche' quietanze e buoni di prelevamento riferiti agli approvvigionamenti eventualmente effettuati presso magazzini militari, il tutto riepilogato in appositi specchi; e) il prospetto riepilogativo mensile delle presenze alla mensa, ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori spettanti con il totale delle spese sostenute nel mese per il funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse, da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento; f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a carico dei conviventi a pagamento; g) il prospetto delle anticipazioni concesse da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento. 3. Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarita' della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilita' riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.