Art. 492 
 
             Dimostrazione delle spese e resa dei conti 
 
1.  Le  spese  necessarie  per  il  funzionamento  della  mensa  sono
dimostrate giornalmente a cura del gestore della  mensa  nella  parte
seconda del registro della  mensa  e  vistate  dal  presidente  della
commissione amministrativa. 
2. A fine mese sono trasmessi all'organo  amministrativo  dell'unita'
organica presso cui la mensa e' costituita: 
a) il registro mensile della mensa; 
b) i rapportini giornalieri dei conviventi; 
c) i documenti nominativi dei conviventi alla  mensa  completi  delle
firme comprovanti le reali presenze; 
d) le fatture  regolarizzate  in  ogni  loro  parte  con  allegati  i
relativi  buoni  di  prelevamento,  nonche'  quietanze  e  buoni   di
prelevamento   riferiti   agli    approvvigionamenti    eventualmente
effettuati  presso  magazzini  militari,  il  tutto  riepilogato   in
appositi specchi; 
e) il prospetto riepilogativo  mensile  delle  presenze  alla  mensa,
ripartito per i vari pasti giornalieri, dimostrativo dei controvalori
spettanti con il  totale  delle  spese  sostenute  nel  mese  per  il
funzionamento della mensa e relative anticipazioni decadali concesse,
da allegare a cura dell'organo amministrativo al titolo di pagamento; 
f) la dimostrazione delle riscossioni delle eventuali quote a  carico
dei conviventi a pagamento; 
g) il prospetto delle  anticipazioni  concesse  da  allegare  a  cura
dell'organo amministrativo al titolo di pagamento. 
3. Il servizio amministrativo  dell'ente,  accertata  la  regolarita'
della  documentazione,  provvede  alle   successive   operazioni   di
inserimento a bilancio della contabilita' riferita  al  totale  delle
spese sostenute,  previa  chiusura  a  pareggio  delle  anticipazioni
concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere  in  conto  proventi,
per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali
quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.