Art. 320. 
Interventi a favore di alunni  portatori  di  handicap  nella  scuola
                             elementare 
 
  1. Per  quanto  concerne  gli  interventi  a  favore  degli  alunni
portatori di handicap nella scuola elementare trovano applicazione le
disposizioni contenute nell'articolo 127. 
  2. Sulla base del programma predisposto  dal  consiglio  scolastico
distrettuale   possono   essere   assicurate   ulteriori   forme   di
integrazione  specialistica  e  di   sostegno,   nonche'   interventi
socio-psico-pedagogici, secondo le rispettive competenze, dallo Stato
e dagli enti locali, nei limiti delle  rispettive  disponibilita'  di
bilancio.