(Trattato-art. 366)
 
                              Art. 366 
 
 
  I membri si impegnano ad applicare le  convenzioni  a  cui  avranno
aderito, in  conformita'  delle  disposizioni  di  questa  parte  del
presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o
possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo,  con  le
seguenti riserve: 
 
    1° che la convenzione non sia resa inapplicabile alle  condizioni
locali; 
 
    2° che sia possibile introdurvi le modificazioni  necessarie  per
adattarla alle condizioni locali. 
 
  Ciascuno dei membri dovra'  notificare  all'Ufficio  internazionale
del lavoro la  decisione  che  si  propone  di  prendere  riguardo  a
ciascuna delle sue  colonie,  protettorati  e  possedimenti  che  non
abbiano un Governo pienamente autonomo.