Art. 366 I membri si impegnano ad applicare le convenzioni a cui avranno aderito, in conformita' delle disposizioni di questa parte del presente trattato, a quelle loro colonie e a quei loro protettorati o possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo, con le seguenti riserve: 1° che la convenzione non sia resa inapplicabile alle condizioni locali; 2° che sia possibile introdurvi le modificazioni necessarie per adattarla alle condizioni locali. Ciascuno dei membri dovra' notificare all'Ufficio internazionale del lavoro la decisione che si propone di prendere riguardo a ciascuna delle sue colonie, protettorati e possedimenti che non abbiano un Governo pienamente autonomo.