(Trattato-art. 367)
 
                              Art. 367 
 
 
  Gli emendamenti a questa parte  del  presente  trattato,  approvati
dalla Conferenza a maggioranza dei due  terzi  dei  voti  emessi  dai
delegati presenti, diverranno  esecutivi  quando  saranno  ratificati
dagli Stati i cui rappresentanti formano il Consiglio esecutivo della
Societa' delle Nazioni e dai tre quarti dei Membri della Societa'.