(Regolamento-art. 585)
 
                              Art. 585. 
 
 
  Le  somme  versate  nelle  sezioni   di   tesoreria   da   speciali
amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali  possano
disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le  contabilita'
speciali. 
 
  Non possono essere versati a tali contabilita' fondi  di  bilancio,
salvo che cio' sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. 
 
  Nessuna contabilita' speciale  puo'  essere  tenuta  dai  tesorieri
senza autorizzazione della direzione generale del tesoro. 
 
  Le delegazioni del tesoro debbono tenere  in  appositi  registri  i
conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate  per  ciascuna
amministrazione  o  funzionario  autorizzati  a  tenere  contabilita'
speciali.