(Regolamento-art. 587)
 
                              Art. 587. 
 
 
  I pagamenti sono fatti dalle sezioni di tesoreria su ordini  emessi
dai  capi  delle  amministrazioni  alle  quali  sono   intestate   le
contabilita' speciali e sempre entro i limiti dei fondi medesimi. Sui
titoli pagati le sezioni di tesoreria debbono apporre il bollo  colla
dizione «pagato». 
 
  Tali ordini sono trasmessi alle sezioni di  tesoreria  pel  tramite
delle delegazioni del tesoro, le quali, dopo  averli  riscontrati  in
regola coi conti correnti di cui  all'art.  585  ed  averli  in  essi
registrati, vi appongono il visto.