Art. 589. Per ognuna delle contabilita' speciali e' tenuto separato bollettario di quietanze a madre e figlia, con una particolare numerazione progressiva, la quale si chiude infine di esercizio. Le quietanze portano il bollo a secco del ministero delle finanze e debbono essere registrate e controfirmate dal capo della delegazione del tesoro, al quale spetta di consegnarle o trasmetterle alle parti interessate.