(Regolamento-art. 590)
 
                              Art. 590. 
 
 
  Per lo smarrimento o la distruzione  delle  quietanze  d'entrata  e
degli  ordini  di  pagamento,  quando  nulla   sia   prescritto   dai
regolamenti e dalle istruzioni  relative,  si  procede  a  norma  del
disposto nella sezione III del capo II del titolo VI e  nel  capo  XI
del titolo VII del presente regolamento.