(Codice di procedura penale-art. 633)
 
                              Art. 633 
 
                           (Atti iniziali) 
 
  La  sentenza  di  condanna  o  di  proscioglimento  e   gli   altri
provvedimenti, che dispongono una misura di sicurezza  provvisoria  o
definitiva, sono comunicati in copia, dal pubblico  ministero  o  dal
pretore  competente  per  l'esecuzione,  all'Autorita'  di   pubblica
sicurezza. 
 
  Quando ne e' il caso, il pubblico ministero  o  il  pretore  emette
ordine di consegna del condannato  o  del  prosciolto  alla  predetta
Autorita'. 
 
  Questa   quando   occorre   procede    all'arresto    o    provvede
all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza.