Art. 633 (Atti iniziali) La sentenza di condanna o di proscioglimento e gli altri provvedimenti, che dispongono una misura di sicurezza provvisoria o definitiva, sono comunicati in copia, dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione, all'Autorita' di pubblica sicurezza. Quando ne e' il caso, il pubblico ministero o il pretore emette ordine di consegna del condannato o del prosciolto alla predetta Autorita'. Questa quando occorre procede all'arresto o provvede all'internamento della persona da sottoporre a misura di sicurezza.