Art. 634 (Misure di sicurezza promosse dal procuratore del Re) Quando il procuratore del Re anche di sua iniziativa ritiene di dover promuovere l'applicazione di una misura di sicurezza, ne fa richiesta scritta al giudice di sorveglianza, emettendo se occorre ordine provvisorio di consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza. Tale ordine puo' essere mantenuto fino a che non si e' definitivamente deliberato sull'applicazione della misura di sicurezza. Quando una misura di sicurezza puo' essere applicata successivamente ad una sentenza di condanna a norma del capoverso dell'articolo 205 del codice penale, l'Autorita' di pubblica sicurezza, se ritiene la persona condannata socialmente pericolosa, ne fa rapporto al procuratore del Re del luogo indicato nell'articolo 635, allegando la dimostrazione dei fatti e delle circostanze che provano tale sua qualita'. Il rapporto puo' anche essere richiesto dal procuratore del Re.