(Codice di procedura penale-art. 634)
 
                              Art. 634 
 
        (Misure di sicurezza promosse dal procuratore del Re) 
 
  Quando il procuratore del Re anche di  sua  iniziativa  ritiene  di
dover promuovere l'applicazione di una misura  di  sicurezza,  ne  fa
richiesta scritta al giudice di sorveglianza,  emettendo  se  occorre
ordine provvisorio di consegna all'Autorita' di pubblica sicurezza. 
 
  Tale  ordine  puo'  essere  mantenuto  fino  a  che   non   si   e'
definitivamente  deliberato   sull'applicazione   della   misura   di
sicurezza. 
 
  Quando   una   misura   di   sicurezza   puo'   essere    applicata
successivamente ad una sentenza di condanna  a  norma  del  capoverso
dell'articolo  205  del  codice  penale,  l'Autorita'   di   pubblica
sicurezza, se ritiene la persona condannata  socialmente  pericolosa,
ne fa rapporto al procuratore del Re del luogo indicato nell'articolo
635, allegando la dimostrazione dei fatti  e  delle  circostanze  che
provano tale sua qualita'. 
 
  Il rapporto puo' anche essere richiesto dal procuratore del Re.