(Codice di procedura penale-art. 635)
 
                              Art. 635 
 
       (Competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) 
 
  I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del  giudizio,
si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure
di  sicurezza  e  quelli  relativi  all'accertamento   dell'identita'
personale ai fini delle dette misure sono di competenza  del  giudice
di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre  o
sottoposta a misura di sicurezza, quando la legge non  stabilisce  la
competenza di un altro giudice. 
 
  Se e' ignoto il luogo in cui la persona si trova, e' competente  il
giudice di  sorveglianza  del  luogo  nel  quale  fu  pronunciata  la
sentenza di condanna  o  di  proscioglimento,  e  nel  caso  di  piu'
sentenze di condanna o di proscioglimento e' competente il giudice di
sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza. 
 
  Allo stesso giudice spetta la  competenza  per  decidere  circa  le
controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese
per il mantenimento della persona sottoposta a misura  di  sicurezza,
salva l'applicazione delle disposizioni speciali sul  ricupero  delle
spese di spedalita'.