Art. 635 (Competenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza) I provvedimenti con i quali, fuori dell'istruzione o del giudizio, si applicano, si modificano, si sostituiscono o si revocano le misure di sicurezza e quelli relativi all'accertamento dell'identita' personale ai fini delle dette misure sono di competenza del giudice di sorveglianza del luogo in cui si trova la persona da sottoporre o sottoposta a misura di sicurezza, quando la legge non stabilisce la competenza di un altro giudice. Se e' ignoto il luogo in cui la persona si trova, e' competente il giudice di sorveglianza del luogo nel quale fu pronunciata la sentenza di condanna o di proscioglimento, e nel caso di piu' sentenze di condanna o di proscioglimento e' competente il giudice di sorveglianza del luogo in cui fu pronunciata l'ultima sentenza. Allo stesso giudice spetta la competenza per decidere circa le controversie concernenti l'attribuzione o la liquidazione delle spese per il mantenimento della persona sottoposta a misura di sicurezza, salva l'applicazione delle disposizioni speciali sul ricupero delle spese di spedalita'.