Art. 636 (Intervento della persona interessata) Prima di provvedere, il giudice invita la persona che deve essere sottoposta o che e' gia' sottoposta a misure di sicurezza, a fare le dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse. Tali dichiarazioni sono ricevute nel processo verbale, che e' comunicato al pubblico ministero se questi non e' stato presente. Quando si tratta d'infermi di mente, l'invito e' diretto al tutore o curatore, e in mancanza di costoro al coniuge, a un ascendente o a un discendente, che non siano in conflitto di interessi con l'infermo di mente. Per i minori degli anni diciotto l'invito e' diretto, oltre che al minore, alla persona che su di lui esercita la patria potesta' o l'autorita' tutoria. Se non sono presentate dichiarazioni nel termine stabilito dal giudice, questi provvede senz'altro a norma degli articoli seguenti.