(Codice di procedura penale-art. 636)
 
                              Art. 636 
 
               (Intervento della persona interessata) 
 
  Prima di provvedere, il giudice invita la persona che  deve  essere
sottoposta o che e' gia' sottoposta a misure di sicurezza, a fare  le
dichiarazioni che ritiene opportune nel suo interesse. 
 
  Tali dichiarazioni sono  ricevute  nel  processo  verbale,  che  e'
comunicato al pubblico ministero se questi non e' stato presente. 
 
  Quando si tratta d'infermi di mente, l'invito e' diretto al  tutore
o curatore, e in mancanza di costoro al coniuge, a un ascendente o  a
un discendente, che non siano in conflitto di interessi con l'infermo
di mente. 
 
  Per i minori degli anni diciotto l'invito e' diretto, oltre che  al
minore, alla persona che su di lui  esercita  la  patria  potesta'  o
l'autorita' tutoria. 
 
  Se non sono presentate  dichiarazioni  nel  termine  stabilito  dal
giudice, questi provvede senz'altro a norma degli articoli seguenti.