Art. 637 (Investigazioni del giudice di sorveglianza) Il giudice di sorveglianza ha facolta' di disporre gli opportuni accertamenti anche per mezzo dell'Autorita' di pubblica sicurezza. Per gli atti da compiere fuori del Comune in cui risiede egli puo' delegare il pretore del luogo; per quelli da compiere nella circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice di sorveglianza o il pretore del luogo. Nell'esercizio delle sue funzioni il giudice o il pretore da lui delegato puo' richiedere direttamente l'intervento della forza pubblica. In tutti gli atti ai quali procede, egli puo' farsi assistere dal cancelliere ovvero da un ufficiale di pubblica sicurezza o da un funzionario degli istituti di prevenzione e di pena.