(Codice di procedura penale-art. 637)
 
                              Art. 637 
 
            (Investigazioni del giudice di sorveglianza) 
 
  Il giudice di sorveglianza ha facolta' di  disporre  gli  opportuni
accertamenti anche per mezzo dell'Autorita'  di  pubblica  sicurezza.
Per gli atti da compiere fuori del Comune in cui  risiede  egli  puo'
delegare  il  pretore  del  luogo;  per  quelli  da  compiere   nella
circoscrizione di altro tribunale richiede il giudice di sorveglianza
o il pretore del luogo. 
 
  Nell'esercizio delle sue funzioni il giudice o il  pretore  da  lui
delegato  puo'  richiedere  direttamente  l'intervento  della   forza
pubblica. In tutti  gli  atti  ai  quali  procede,  egli  puo'  farsi
assistere  dal  cancelliere  ovvero  da  un  ufficiale  di   pubblica
sicurezza o da un funzionario degli  istituti  di  prevenzione  e  di
pena.