(Codice di procedura penale-art. 638)
 
                              Art. 638 
 
        (Forme dei provvedimenti del giudice di sorveglianza) 
 
  I provvedimenti indicati nell'articolo 635 sono emessi con  decreto
su richiesta del pubblico ministero del luogo o anche d'ufficio. 
 
  Quando il giudice ritiene di dover provvedere  d'ufficio,  comunica
preventivamente gli atti al pubblico ministero per il suo parere. 
 
  Nel caso preveduto  dal  capoverso  dell'articolo  201  del  codice
penale, il pubblico ministero promuove il giudizio di  riconoscimento
della sentenza straniera ai fini dell'applicazione  della  misura  di
sicurezza, a' termini dell'articolo 672. 
 
  Le richieste e i pareri del pubblico ministero sono sempre  scritti
e motivati.