Art. 638 (Forme dei provvedimenti del giudice di sorveglianza) I provvedimenti indicati nell'articolo 635 sono emessi con decreto su richiesta del pubblico ministero del luogo o anche d'ufficio. Quando il giudice ritiene di dover provvedere d'ufficio, comunica preventivamente gli atti al pubblico ministero per il suo parere. Nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 201 del codice penale, il pubblico ministero promuove il giudizio di riconoscimento della sentenza straniera ai fini dell'applicazione della misura di sicurezza, a' termini dell'articolo 672. Le richieste e i pareri del pubblico ministero sono sempre scritti e motivati.