Art. 639 (Decreti del giudice di sorveglianza) Il decreto col quale il giudice emette alcuno dei provvedimenti indicati nell'articolo 635 deve essere motivato e quando ne e' il caso contenere la dichiarazione di abitualita' o di professionalita' nel reato, prima della menzione della misura di sicurezza della quale viene ordinata l'applicazione. Il decreto e' comunicato al pubblico ministero e all'interessato. Quando si tratta d'infermi di mente o di minori, il decreto e' comunicato alla persona alla quale era stato diretto l'invito a norma del secondo o del terzo capoverso dell'articolo 636. Il pubblico ministero promuove l'esecuzione del decreto.