(Codice di procedura penale-art. 640)
 
                              Art. 640 
 
       (Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza) 
 
  Salvo  che  la  legge  disponga  altrimenti,  contro   il   decreto
pronunciato a norma dell'articolo precedente il  pubblico  ministero,
l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice
a' termini del secondo  o  del  terzo  capoverso  dell'articolo  636,
possono presentare ricorso. 
 
  La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di
sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento,  quando  non
e' possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212. 
 
  Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore
speciale. La presentazione e' eseguita  mediante  deposito  dell'atto
nella cancelleria della corte d'appello del distretto in cui  risiede
il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla
direzione  dello  stabilimento  in  cui  la  persona  e'  detenuta  o
internata. Questa puo' presentare memorie scritte, anche per mezzo di
un avvocato o procuratore. 
 
  Sul ricorso decide con decreto motivato un consigliere delegato dal
primo presidente della corte predetta, sentiti il pubblico  ministero
e, quando il consigliere delegato  lo  ritiene  opportuno,  anche  il
ricorrente.