Art. 640 (Ricorso contro i decreti del giudice di sorveglianza) Salvo che la legge disponga altrimenti, contro il decreto pronunciato a norma dell'articolo precedente il pubblico ministero, l'interessato e la persona alla quale fu diretto l'invito del giudice a' termini del secondo o del terzo capoverso dell'articolo 636, possono presentare ricorso. La stessa facolta' appartiene a chi e' stato sottoposto a misura di sicurezza con sentenza di condanna o di proscioglimento, quando non e' possibile l'impugnazione a norma dell'articolo 212. Il ricorso puo' essere presentato anche per mezzo di un procuratore speciale. La presentazione e' eseguita mediante deposito dell'atto nella cancelleria della corte d'appello del distretto in cui risiede il giudice di sorveglianza, o mediante consegna dell'atto stesso alla direzione dello stabilimento in cui la persona e' detenuta o internata. Questa puo' presentare memorie scritte, anche per mezzo di un avvocato o procuratore. Sul ricorso decide con decreto motivato un consigliere delegato dal primo presidente della corte predetta, sentiti il pubblico ministero e, quando il consigliere delegato lo ritiene opportuno, anche il ricorrente.