Art. 641 (Ricorso per revisione) Il pubblico ministero e il privato, il cui ricorso e' stato dichiarato inammissibile o rigettato, possono ricorrere per revisione. Sono applicabili le disposizioni del secondo capoverso dell'articolo precedente. La competenza a decidere anche per il merito spetta a un consigliere delegato dal primo presidente della corte di cassazione, che provvede con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. Contro tale decreto non e' ammesso reclamo.