(Codice di procedura penale-art. 641)
 
                              Art. 641 
 
                       (Ricorso per revisione) 
 
  Il pubblico ministero  e  il  privato,  il  cui  ricorso  e'  stato
dichiarato  inammissibile  o   rigettato,   possono   ricorrere   per
revisione. 
 
  Sono   applicabili   le   disposizioni   del   secondo    capoverso
dell'articolo precedente. 
 
  La  competenza  a  decidere  anche  per  il  merito  spetta  a   un
consigliere delegato dal primo presidente della corte di  cassazione,
che provvede con decreto motivato, sentito il pubblico ministero. 
 
  Contro tale decreto non e' ammesso reclamo.