(Codice di procedura penale-art. 643)
 
                              Art. 643 
 
(Termini per ricorrere contro  provvedimenti  concernenti  misure  di
                             sicurezza) 
 
  Nel  caso  preveduto  dal  primo  capoverso  dell'articolo  640  si
applicano per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso e la
decorrenza di esso le disposizioni dell'articolo 199. 
 
  In ogni altro caso in cui la legge consente il  ricorso  contro  un
provvedimento concernente una misura di  sicurezza,  il  termine  per
proporlo e' per il pubblico ministero di tre giorni,  e  decorre  dal
giorno  della  comunicazione.  Il  medesimo  termine  con  la  stessa
decorrenza  vale  per  il  privato  quando  questi   e'   reperibile;
altrimenti il termine  decorre  dal  giorno  della  dichiarazione  di
irreperibilita' fatta a' termini dell'articolo 645.