Art. 643 (Termini per ricorrere contro provvedimenti concernenti misure di sicurezza) Nel caso preveduto dal primo capoverso dell'articolo 640 si applicano per quanto riguarda il termine per proporre il ricorso e la decorrenza di esso le disposizioni dell'articolo 199. In ogni altro caso in cui la legge consente il ricorso contro un provvedimento concernente una misura di sicurezza, il termine per proporlo e' per il pubblico ministero di tre giorni, e decorre dal giorno della comunicazione. Il medesimo termine con la stessa decorrenza vale per il privato quando questi e' reperibile; altrimenti il termine decorre dal giorno della dichiarazione di irreperibilita' fatta a' termini dell'articolo 645.