(Codice di procedura penale-art. 645)
 
                              Art. 645 
 
               (Comunicazioni di atti o provvedimenti) 
 
  Quando occorre  comunicare  all'interessato  alcuno  degli  atti  o
provvedimenti indicati in questo titolo, la comunicazione e' eseguita
per  mezzo  dell'Autorita'  preposta   allo   stabilimento   in   cui
l'interessato e'  detenuto  o  internato,  ovvero  per  mezzo  di  un
ufficiale o agente di  pubblica  sicurezza.  L'avvenuta  consegna  e'
provata mediante dichiarazione  scritta  di  chi  l'ha  eseguita.  Se
l'ufficiale od agente non trova l'interessato, fa rapporto al giudice
indicando le ricerche eseguite. Il giudice, se non ritiene  di  dover
ordinare nuove ricerche, dichiara l'irreperibilita' dell'interessato.
In tal caso la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione
dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione.