Art. 645 (Comunicazioni di atti o provvedimenti) Quando occorre comunicare all'interessato alcuno degli atti o provvedimenti indicati in questo titolo, la comunicazione e' eseguita per mezzo dell'Autorita' preposta allo stabilimento in cui l'interessato e' detenuto o internato, ovvero per mezzo di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza. L'avvenuta consegna e' provata mediante dichiarazione scritta di chi l'ha eseguita. Se l'ufficiale od agente non trova l'interessato, fa rapporto al giudice indicando le ricerche eseguite. Il giudice, se non ritiene di dover ordinare nuove ricerche, dichiara l'irreperibilita' dell'interessato. In tal caso la mancanza della comunicazione non impedisce l'emissione dei provvedimenti del giudice e non ne sospende l'esecuzione.