(Codice di procedura penale-art. 646)
 
                              Art. 646 
 
                 (Revoca delle misure di sicurezza) 
 
  Il decreto col quale il giudice di sorveglianza  o  il  consigliere
delegato dal primo presidente della corte d'appello dispone la revoca
di una misura di sicurezza non puo' essere  eseguito  prima  che  sia
trascorso il termine stabilito per il ricorso del pubblico ministero.