Art. 647 (Riesame dello stato di pericolosita') Quando si deve procedere al riesame delle condizioni di una persona socialmente pericolosa ovvero quando vi e' ragione di ritenere che sia cessato il pericolo da essa derivante nel caso preveduto dal capoverso dell'articolo 208 del codice penale, il giudice di sorveglianza, compiuti gli accertamenti del caso, da' gli opportuni provvedimenti. Contro i decreti pronunciati a norma di questo articolo puo' ricorrere il pubblico ministero. Si osservano le disposizioni degli articoli 640, 641, 642 e 643.