(Codice di procedura penale-art. 647)
 
                              Art. 647 
 
               (Riesame dello stato di pericolosita') 
 
  Quando si deve procedere al riesame delle condizioni di una persona
socialmente pericolosa ovvero quando vi e' ragione  di  ritenere  che
sia cessato il pericolo da essa  derivante  nel  caso  preveduto  dal
capoverso  dell'articolo  208  del  codice  penale,  il  giudice   di
sorveglianza, compiuti gli accertamenti del caso, da'  gli  opportuni
provvedimenti. 
 
  Contro i decreti  pronunciati  a  norma  di  questo  articolo  puo'
ricorrere il pubblico ministero. Si osservano le  disposizioni  degli
articoli 640, 641, 642 e 643.