Art. 603.
(Competenza del comandante del porto e del tribunale).
Sono proposte avanti il comandante di porto capo del circondario
nel quale e' iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato
concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se
trattasi di ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la
proposta al marittimo, le controversie individuali, che non eccedono
il valore di lire diecimila, riguardanti:
a) i rapporti di lavoro della gente di mare, anche se la
controversia e' promossa da persone di famiglia del marittimo o da
altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da
arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di
forma;
b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative
tariffe;
c) le retribuzioni dovute ai piloti, ai palombari in servizio
locale, agli ormeggiatori, ai barcaiuoli ed agli zavorrai; alle
imprese di rimorchio; agli esercenti di galleggianti, meccanismi o
istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci
e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di navi o di
galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo.
Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire diecimila,
sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale e'
iscritta la nave o il galleggiante, ovvero e' stato concluso o
eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se trattasi di
ingaggio non seguito da arruolamento, e' pervenuta la proposta al
marittimo.
Le disposizioni delle lettere b e c del presente articolo si
applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non innovano alle
norme vigenti sulle controversie relative ai rapporti d'impiego
pubblico.