(Codice della navigazione-art. 603)
                              Art. 603. 
       (Competenza del comandante del porto e del tribunale). 
 
  Sono proposte avanti il comandante di porto  capo  del  circondario
nel quale e' iscritta la nave o  il  galleggiante,  ovvero  e'  stato
concluso o eseguito o e' cessato il rapporto di  lavoro,  ovvero,  se
trattasi di ingaggio non seguito da  arruolamento,  e'  pervenuta  la
proposta al marittimo, le controversie individuali, che non  eccedono
il valore di lire diecimila, riguardanti: 
  a)  i  rapporti  di  lavoro  della  gente  di  mare,  anche  se  la
controversia e' promossa da persone di famiglia del  marittimo  o  da
altri aventi diritto, e ancorche' l'ingaggio non sia stato seguito da
arruolamento, o il contratto di arruolamento sia nullo per difetto di
forma; 
  b) l'esecuzione del lavoro portuale e l'applicazione delle relative
tariffe; 
  c) le retribuzioni dovute  ai  piloti,  ai  palombari  in  servizio
locale, agli ormeggiatori,  ai  barcaiuoli  ed  agli  zavorrai;  alle
imprese di rimorchio; agli esercenti di  galleggianti,  meccanismi  o
istrumenti adoperati nelle operazioni di imbarco o sbarco delle merci
e delle persone, ovvero comunque in uso o al servizio di  navi  o  di
galleggianti; ai fornitori di acqua per uso di bordo. 
 
  Le controversie suindicate, eccedenti il valore di lire  diecimila,
sono proposte avanti il tribunale, nella circoscrizione del quale  e'
iscritta la nave o  il  galleggiante,  ovvero  e'  stato  concluso  o
eseguito o e' cessato il rapporto di lavoro, ovvero, se  trattasi  di
ingaggio non seguito da arruolamento, e'  pervenuta  la  proposta  al
marittimo. 
 
  Le disposizioni delle lettere  b  e  c  del  presente  articolo  si
applicano anche alle navi da guerra nazionali, ma non  innovano  alle
norme vigenti  sulle  controversie  relative  ai  rapporti  d'impiego
pubblico.