Art. 605.
(Assistenza processuale dei minori).
Nelle controversie contemplate nell'articolo 603 il giudice puo'
nominare un curatore speciale al minore, anche se quest'ultimo sia
fornito di capacita' processuale.
E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta'
o la tutela di intervenire nelle controversie stesse o anche di
surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.