(Codice della navigazione-art. 605)
                              Art. 605. 
                (Assistenza processuale dei minori). 
 
  Nelle controversie contemplate nell'articolo 603  il  giudice  puo'
nominare un curatore speciale al minore, anche  se  quest'ultimo  sia
fornito di capacita' processuale. 
 
  E' sempre in facolta' di chi esercita sul minore la patria potesta'
o la tutela di intervenire  nelle  controversie  stesse  o  anche  di
surrogarsi al minore, se questo non faccia valere le sue ragioni.