(Codice della navigazione-art. 606)
                              Art. 606. 
          (Passaggio dal rito ordinario al rito speciale). 
 
  Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa  nelle
forme regolate dagli articoli 591 a 596  riguarda  uno  dei  rapporti
previsti nell'articolo 603,  sospende  il  processo  affinche'  abbia
luogo il tentativo di conciliazione sindacale,  fissando  il  termine
perentorio  per  la  riassunzione  della   causa   col   rito   delle
controversie individuali del lavoro.