Art. 606.
(Passaggio dal rito ordinario al rito speciale).
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle
forme regolate dagli articoli 591 a 596 riguarda uno dei rapporti
previsti nell'articolo 603, sospende il processo affinche' abbia
luogo il tentativo di conciliazione sindacale, fissando il termine
perentorio per la riassunzione della causa col rito delle
controversie individuali del lavoro.