(Codice della navigazione-art. 607)
                              Art. 607. 
          (Passaggio dal rito speciale al rito ordinario). 
 
  Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa  nelle
forme stabilite dal  presente  capo  riguarda  un  rapporto  che  non
rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza  che
gli atti siano messi  in  regola  con  le  disposizioni  fiscali  che
debbono essere osservate nel  procedimento  ordinario;  nel  decidere
della causa non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e
assunte in deroga alle norme ordinarie.