Art. 607.
(Passaggio dal rito speciale al rito ordinario).
Il comandante di porto, quando rileva che una causa promossa nelle
forme stabilite dal presente capo riguarda un rapporto che non
rientra tra quelli previsti nell'art. 603, dispone con ordinanza che
gli atti siano messi in regola con le disposizioni fiscali che
debbono essere osservate nel procedimento ordinario; nel decidere
della causa non puo' tener conto delle prove che sono state ammesse e
assunte in deroga alle norme ordinarie.