(Codice della navigazione-art. 608)
                              Art. 608. 
                        (Giudice di appello). 
 
  L'appello contro le sentenze pronunciate dal  comandante  di  porto
nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603  deve
essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona
come  magistratura  del  lavoro,  la  quale  e'  integrata   da   due
consiglieri designati dal  primo  presidente  in  sostituzione  degli
esperti. 
 
  Si applica l'articolo 450, secondo comma del  codice  di  procedura
civile.