Art. 608.
(Giudice di appello).
L'appello contro le sentenze pronunciate dal comandante di porto
nei processi relativi a controversie previste dall'articolo 603 deve
essere proposto avanti la sezione della corte di appello che funziona
come magistratura del lavoro, la quale e' integrata da due
consiglieri designati dal primo presidente in sostituzione degli
esperti.
Si applica l'articolo 450, secondo comma del codice di procedura
civile.