(Codice della navigazione-art. 609)
                              Art. 609. 
                              (Rinvio). 
 
  Al procedimento per la risoluzione delle  controversie  contemplate
nell'articolo 603 si applicano gli articoli 591 a  598  del  presente
codice; e gli articoli 439 a 444 del codice di procedura civile.