(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 528)
Art. 528.
(Trasferimenti di categoria degli iscritti marittimi)
Al trasferimento del personale addetto al traffico locale e alla
pesca costiera dagli attuali registri della.
gente di mare di seconda categoria nelle matricole della gente di
mare di terza categoria o al trasferimento negli appositi registri
del personale addetto al servizio dei porti e del personale tecnico
delle costruzioni navali si provvede d'ufficio entro due anni dalla
data di entrata in vigore del presente regolamento.