(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 529)
                              Art. 529. 
           (Gente di mare di prima e di seconda categoria) 

 
  Sulle attuali matricole della gente di mare e' annotata per ciascun
iscritto la nuova categoria di appartenenza secondo  le  disposizioni
del presente regolamento. 
  Le nuove iscrizioni fra la gente di mare  di  prima  e  di  seconda
categoria sono effettuate su matricole di stinte. 
  Le nuove matricole di prima categoria continueranno la  numerazione
progressiva delle esistenti matricole della gente di mare; quelle  di
seconda categoria inizieranno invece la numerazione col numero uno.