Art. 530. (Capitani superiori di lungo corso e capitani superiori di macchina) I capitani di lungo corso e i macchinisti navali in prima che hanno ottenuto la patente in base alle disposizioni vigenti anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento sono abilitati all'esercizio delle funzioni di capitano superiore di lungo corso e di capitano superiore di macchina.