(Regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione- art. 531)
                              Art. 531. 
(Capitani  di  gran  cabotaggio  e  macchinisti  navali  in  seconda,
                costruttori navali di seconda classe) 

 
  Coloro che sono in possesso  del  certificato  di  abilitazione  al
conseguimento  del  grado  di  capitano  di  gran  cabotaggio  o   di
macchinista navale in seconda, o di  costruttore  navale  di  seconda
classe a termini del decreto-legge luogotenenziale 8 giugno 1919,  n.
1067, possono conseguire le relative patenti o titoli  ed  esercitare
le mansioni ad essi  inerenti,  purche'  comprovino  di  possedere  i
requisiti prescritti dalle disposizioni vigenti prima della  data  di
entrata in vigore del presente regolamento.