(Regolamento del Testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale - art. 378)
                 Art. 378. (Art. 78 del Testo Unico) 
                               VEICOLI 

 
  Durante i mesi da aprile a  ottobre,  sia  durante  la  marcia  che
durante la sosta di un veicolo che trasporti colli contenenti gas dal
1° al 10° e  del  13°,  i  colli  devono  essere  protetti,  in  modo
efficace, contro l'azione del sole, per  esempio  con  tendoni  posti
almeno a 20 cui al di sopra del carico. 
  Se i colli contenenti gas dal 1° al 10° e del 13° sono  trasportati
in  veicoli  coperti,  tali  veicoli  devono  essere   provvisti   di
un'aerazione adeguata.