Art. 378. (Art. 78 del Testo Unico) VEICOLI Durante i mesi da aprile a ottobre, sia durante la marcia che durante la sosta di un veicolo che trasporti colli contenenti gas dal 1° al 10° e del 13°, i colli devono essere protetti, in modo efficace, contro l'azione del sole, per esempio con tendoni posti almeno a 20 cui al di sopra del carico. Se i colli contenenti gas dal 1° al 10° e del 13° sono trasportati in veicoli coperti, tali veicoli devono essere provvisti di un'aerazione adeguata.