Art. 598. Nell'eseguire i pagamenti accennati al precedente articolo, i tesorieri osserveranno le norme generali contenute nel presente regolamento e le disposizioni speciali portate dai rispettivi regolamenti della Cassa dei depositi e prestiti, del Fondo per il culto, della Cassa militare e delle altre speciali Amministrazioni dalle quali sono spediti gli ordini di pagamento