(Regolamento-art. 598)
 
                              Art. 598. 
 
  Nell'eseguire i  pagamenti  accennati  al  precedente  articolo,  i
tesorieri osserveranno  le  norme  generali  contenute  nel  presente
regolamento  e  le  disposizioni  speciali  portate  dai   rispettivi
regolamenti della Cassa dei depositi e prestiti,  del  Fondo  per  il
culto, della Cassa militare e delle  altre  speciali  Amministrazioni
dalle quali sono spediti gli ordini di pagamento