(Regolamento-art. 599)
 
                              Art. 599. 
 
  I mandati, estratti di ruolo ed ordini  da  pagarsi  dai  tesorieri
provinciali, sono inviati dalle Amministrazioni che li emettono  alle
Intendenze di finanza, che ne prendono nota in appositi registri e li
rimettono ai tesorieri con elenco in due esemplari, uno dei quali  e'
restituito con ricevuta. 
 
  I mandati ed ordini da pagarsi fuori del capoluogo della  provincia
debbono essere individuali.