Art. 599. I mandati, estratti di ruolo ed ordini da pagarsi dai tesorieri provinciali, sono inviati dalle Amministrazioni che li emettono alle Intendenze di finanza, che ne prendono nota in appositi registri e li rimettono ai tesorieri con elenco in due esemplari, uno dei quali e' restituito con ricevuta. I mandati ed ordini da pagarsi fuori del capoluogo della provincia debbono essere individuali.