Art. 600. I tesorieri provinciali allibrano i fatti pagamenti in registri speciali distinti per ogni Amministrazione cui riguardano, e nei loro rendiconti li computano sotto titoli appositi di: fondi somministrati alla tesoreria centrale per pagamenti in conto della Amministrazione di . . . . . . I titoli di tali pagamenti sono dai tesorieri uniti alla nota giornaliera che debbono trasmettere all'Intendenza di finanza.