(Regolamento-art. 600)
 
                              Art. 600. 
 
  I tesorieri provinciali allibrano i  fatti  pagamenti  in  registri
speciali distinti per ogni Amministrazione cui riguardano, e nei loro
rendiconti li computano sotto titoli appositi di: fondi somministrati
alla tesoreria centrale per pagamenti in conto della  Amministrazione
di . . . . . . 
 
  I titoli di tali pagamenti  sono  dai  tesorieri  uniti  alla  nota
giornaliera che debbono trasmettere all'Intendenza di finanza.