Art. 601. Le Intendenze di finanza verificano i titoli pagati, li allibrano nei loro registri, li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante sono le Amministrazioni speciali cui riguardano i pagamenti, e alla fine del mese, fatto il totale di ciascuno di tali elenchi, li trasmettono insieme co' titoli pagati alle Amministrazioni competenti. Gli invii degli elenchi o titoli anzidetti debbono farsi dalle Intendenze di finanza nei primi cinque giorni del mese successivo a quello cui i detti elenchi si riferiscono. Le stesse Intendenze mandano contemporaneamente alla Direzione generale del tesoro un doppio dei detti elenchi ed una nota riassuntiva dei totali dei medesimi.