(Regolamento-art. 601)
 
                              Art. 601. 
 
  Le Intendenze di finanza verificano i titoli pagati,  li  allibrano
nei loro registri, li descrivono giornalmente in tanti elenchi quante
sono le Amministrazioni speciali cui riguardano i pagamenti,  e  alla
fine del mese, fatto il  totale  di  ciascuno  di  tali  elenchi,  li
trasmettono  insieme   co'   titoli   pagati   alle   Amministrazioni
competenti. 
 
  Gli invii degli elenchi o  titoli  anzidetti  debbono  farsi  dalle
Intendenze di finanza nei primi cinque giorni del mese  successivo  a
quello cui i detti elenchi si riferiscono. 
 
  Le stesse  Intendenze  mandano  contemporaneamente  alla  Direzione
generale  del  tesoro  un  doppio  dei  detti  elenchi  ed  una  nota
riassuntiva dei totali dei medesimi.