(Regolamento-art. 603)
 
                              Art. 603. 
 
  Gli estratti di ruolo compilati  dall'Amministrazione  della  Cassa
dei depositi e prestiti, da quella del Fondo per  il  culto  e  dalla
Cassa militare, resteranno presso le tesorerie provinciali sino a che
siano tutte pagate le partite descrittevi, ma non oltre  cinque  anni
dalla scadenza delle rate; scorsi i quali saranno restituiti  insieme
colle formule di quietanza per le partite rimaste insoddisfatte. 
 
  I mandati e gli altri ordini di tutte le Amministrazioni  speciali,
non pagati, saranno restituiti dopo un anno da  che  furono  spediti,
salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.