Art. 603. Gli estratti di ruolo compilati dall'Amministrazione della Cassa dei depositi e prestiti, da quella del Fondo per il culto e dalla Cassa militare, resteranno presso le tesorerie provinciali sino a che siano tutte pagate le partite descrittevi, ma non oltre cinque anni dalla scadenza delle rate; scorsi i quali saranno restituiti insieme colle formule di quietanza per le partite rimaste insoddisfatte. I mandati e gli altri ordini di tutte le Amministrazioni speciali, non pagati, saranno restituiti dopo un anno da che furono spediti, salvo che non sia altrimenti disposto dai rispettivi regolamenti.