(Regolamento-art. 604)
 
                              Art. 604. 
 
  Nel caso di smarrimento o distruzione di un ordine od altro  titolo
di pagamento, se ne informera'  l'Amministrazione  che  lo  emise,  e
questa provvedera' per la spedizione d'un duplicato nel modo e  nelle
forme stabilite dal suo speciale regolamento.